sabato 24 maggio 2014

Documento del COLLEGIO dei Prof. di PRIMA FASCIA di PSICHIATRIA in Tema di OPG

COLLEGIO DEI PROFESSORI DI PRIMA FASCIA
DI PSICHIATRIA
La Giunta Esecutiva



PRESIDENTE
Bernardo Carpiniello
Clinica Psichiatrica
Università di Cagliari
Via Liguria 13
09127 Cagliari
Dir070 41518
Fax.:  070 480083
Cell 3338452984
E-mail: bcarpini@iol.it


SEGRETARIO
Matteo Balestrieri
Clinica Psichiatrica
Università di Udine
Azienda Ospedaliero-Universitaria
P.le S.M.Misericordia 15
33100 Udine
Dir.: 0432 559627
E-mail: matteo.balestrieri@uniud.it


TESORIERE
Diana De Ronchi
Istituto di Psichiatria “P. Ottonello”
Università degli Studi
V.le Carlo Pepoli, 5
40123 Bologna
Dir.: 051 6584237
Segr.: 051 521232
Fax: 051 521030
E-mail: diana.deronchi@unibo.it





































Il Collegio dei Professori di Prima Fascia di Psichiatria delle Università Italiane, considerata la imminente discussione parlamentare del DL 52/2014, nell’esprimere lacondivisione dei contenuti e delle proposte espresse nella Carta per il Superamento delle Logiche Manicomiali. Un contributo per la chiusura degli OPG”,  nel ribadire il principio generale dell’ uguale diritto alla tutela della salute per tutti i cittadini senza discriminazione alcuna, sottolinea i seguenti aspetti, fondamentali per un reale progresso nella cura delle persone affette da disturbi mentali autrici di reato:
1.
Ogni persona autrice di reato considerata “inferma di mente” in senso giuridico dovrà essere sottoposta ad un progetto terapeutico-riabilitativo individualizzato e specifico, che parta da una attenta valutazione della sua condizione clinica e psicosocialevenendo conseguentemente  affidato ai servizi assistenziali delle Aziende Sanitarie Locali che abbiano specifica competenza a gestire il caso.
2.
I Dipartimenti di Salute mentale si faranno carico esclusivamente delle persone autrici di reato per le quali sia stata riconosciuta la effettivapresenza di un disturbo mentale che rientri nell’ambito delle sue specifiche e precipue competenze assistenzialitenuto conto del fatto che persone giudicate affette da “infermità mentale” in senso giuridico possono essere affette per quanto concerne gli aspetti terapeutici da disturbi di competenza di altri settori assistenziali (neurologia, geriatria, medicina interna, servizi per le dipendenze etc.).
3.
Al fine di predisporre modi, tempi e luoghi di attuazione del  progetto terapeutico-riabilitativo individualizzato di cui al punto 1, i Dipartimenti di salute mentale dovranno necessariamente tenere conto della valutazione dei livelli di pericolosità sociale così come valutata in sede di giudizio, che rappresenta una fondamentale variabile per la modulazione degli interventi; in ogni caso, appare inderogabile la necessità di scindere la funzione assistenziale da quella valutativa della sussistenza o persistenza della cd “pericolosità sociale”, la quale, in ogni fase del giudizio, non può e non deve essere compito delle equipes curanti, al fine di evitare ogni possibile compromissione della relazione terapeutica, derivante dalla eventuale confusione di ruoli, Ciò alla luce dell’importanza fondamentale del mantenimento di una buona relazione terapeutica ai fini del miglior esito degli interventi,
4.
Tenuto conto della ben nota, innegabile inadeguatezza generale dei DSM italiani in termini di dotazioni strutturali e di personale, le Regioni dovranno urgentemente provvedere a colmare le carenze in essere, tenendo conto della gravosità del carico assistenziale che su di esse già pesa, al fine renderli effettivamente adeguati alle nuove incombenze derivanti dalla attuazione della normativa di cui al DL in oggetto.
5.
Le persone affette da disturbi mentali autrici di reato sono frequentemente gravate da specifici problematiche di ordine clinico e psicosociale, di cui l’esempio più emblematico è costituito da coloro che sono affetti da gravi disturbi di personalità, in associazione o meno con altri disturbi mentali e/o con disturbi da uso di sostanze; tali persone richiedono  altrettanto specifiche competenze per quanto riguarda i processi terapeutico-riabilitativi e più in generale assistenziali. Pertanto, tenuto conto del fatto che nella maggioranza dei DSM italiani il personale di tutti i livelli non ha a tutt’oggi una adeguata formazione per affrontare tali specifiche esigenze, le Regioni dovranno avviare con urgenza specifici programmi di formazione, qualificazione e riqualificazione del personale del DSM, affinchè venga  garantita effettivamente una adeguata ed efficace presa in carico di tali persone.
6.
Tenuto conto della complessità di condizioni cliniche e di bisogni delle persone affette da disturbi mentali, ancor più se autori di reato, appare altrettanto necessario che  i tutti Dipartimenti di Salute Mentali  siano dotati delI’intera gamma di strutture ospedaliere ed extraospedaliere (territoriali, semiresidenziali e residenziali con diverso livello di intensità di cure e protezione) al fine di garantire di percorsi di cura effettivamente differenziatie modulati sulla base delle esigenze clinico-terapeutiche.












































1 commento:

  1. Il documento del collegio dei Professori di prima fascia è ampiamente condivisibile, ben strutturato e sottolinea in maniera inequivocabile la cronica inadeguatezza dei DSM a farsi carico di situazioni di pericolosità sociale nella pratica routinaria. Ritengo che situazioni speciali e tipologie di persone autrici di reato necessitino di risposte speciali e ben calibrate. Nello specifico mi preme sottolineare tre problemi:
    1. nel punto 1 del documento sarebbe auspicabile un chiarimento in ordine a CHI fa CHE COSA nella formulazione diagnostica adottata dal Giudice. Le diagnosi "giudiziarie" sono formulate da un singolo, ex post e orientato allo specifico quesito del signor Giudice, pertanto sono spesso fallaci, approssimative e inutili clinicamente. La diagnosi deve essere aderente alla REALTA' CLINICA E TERAPEUTICA e pertanto sarebbe utile un collegio di clinici di provata capacità clinica che ne verifichi la veridicità.
    2. Noi medici dei servizi pubblici siamo ostaggi di diagnosi di comodo, spesso concordate ed emergenti da un principio di realtà processuale, formulate da persone che spesso non hanno la cura diretta dei malati e che vivono in un loro empireo culturale. Ritengo imprescindibile specificare che i medici dei servizi pubblici sono tenuti ad erogare cure appropriate che siano esplicitamente indicate da LINEE GUIDA INTERNAZIONALI DIAGNOSTICHE TERAPEUTICHE, sia per l'aspetto psicologico, psicosociale, ma sopratutto FARMACOLOGICO. Infatti mi preme evidenziare che inevitabilmente la responsabilità della prescrizione farmacologica (e dei relativi costi), viene fatta ricadere come un maglio sulle spalle del medico del servizio pubblico, sia in termini di costi, sia in termini di eventuali effetti avversi, sia in termini di prescrivibilità off label. Mi astengo dall'illustrare alcuni dispositivi di sentenze che istericamente attribuiscono al medico del servizio pubblico TUTTI i bisogni e gli obblighi di diagnosi e cura anche per patologie diverse (endocrine, vascolari, chirurgiche, cardiache, renali, oncologiche, infettivologiche ecc)
    3. situazioni speciali necessitano di presidi e risposte speciali, ben calibrate, di RICONOSCIUTA EFFICACIA E VALIDITA' CLINICA, validate dalla comunità scientifica nazionale (vedi la Società Italiana di psichiatria ad esempio, o anche il CNR, l'Istituto Superiore di Sanita ecc) indipendenti da gruppi di opinione politicizzati e che non hanno alcuna responsabilità giuridica, medico legale e clinica nella gestione delle persone autrici di reato. Non sarebbe male che il CTU e il Giudice siano penalmente e civilmente responsabili di dispositivi di sentenze che cagionano un danno al malato e/o all'operatore costretto a cure irrazionali e "di comodo".
    Vittorio Di Michele, Abruzzo.

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